STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE “AMICI DI ALESSANDRO ARMAGNI ONLUS”
1.E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 l’associazione denominata “AMICI DI ALESSANDRO ARMAGNI ONLUS” con sede in Viadana (Mn) via Giuseppe Verdi n.15 .
2.La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.( Agenzia delle Entrate, enti territoriali preposti, ecc).
3.L’associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.
ART. 2
(Finalità)
1)L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale operando nel settore della beneficenza.
2)più precisamente, l’associazione effettuerà direttamente erogazioni in denaro e/o in natura a favore di persone svantaggiate ovvero a persone prive di redditi e di sostentamento purchè inserite negli elenchi pubblici dei poveri, a tossicodipendenti, agli alcolisti ,ai ludopatici, ai malati psichici, alle persone disabili, agli anziani portatori degli svantaggi precedentemente elencati , agli immigrati in stato di povertà, con particolare attenzione a quelle provenienti dall’Est europeo e di tutti quei soggetti di cui all’art. 4 della legge 8 novembre1991, n. 381.
3)L’associazione potrà inoltre effettuare, in modo indiretto, erogazioni di denaro, ai sensi dell’art. 10 comma 2 bis del D.Lgs. 460/97, a favore di enti senza scopo di lucro operanti prevalentemente e direttamente nei settori di attività di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 460/97.
4)L’associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle previste all’art. 2, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
ART. 3
(Soci)
1.Sono ammessi all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
2.L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo e l’eventuale diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3.Ci sono quattro categorie di soci:
4.Soci benemeriti fondatori: sono quelli che hanno fondato la presente associazione in occasione dell’assemblea di fondazione del 1 giugno 2000.
5.Ordinari volontari : essi versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito.
6.Sostenitori coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
7.Onorari persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
8.Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
L’associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione
ART. 4
(Diritti e doveri dei soci)
1.Gli associati o partecipanti maggiori d’età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
2.Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’ l’attività prestata.
3.I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
4.Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
ART. 5
(Recesso ed esclusione del socio)
1.Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2.Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
3.L’esclusione è deliberata dall’ Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
ART. 6
(Organi sociali)
1.Gli organi dell’associazione sono:
-Assemblea dei soci;
-Consiglio direttivo;
-Presidente;
-Vice Presidente
-Segretario
2.Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
ART. 7
(Assemblea)
1.L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
2.E’ convocata almeno una volta all’anno entro il 30 aprile dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto oppure inviato via e-mail confermata da spedire almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
3.L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il il consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4.L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 8
(Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea deve:
-approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
-fissare l’importo della quota sociale annuale;
-determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
-approvare l’eventuale regolamento interno;
-deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
-eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
-deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
ART. 9
(Validità Assemblee)
1.L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
2.Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
3.Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4.Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto avorevole di almeno tre quarti degli associati.
ART. 10
(Verbalizzazione)
1.Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario oppure da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2.Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 11
(Consiglio direttivo)
1.Il consiglio direttivo è composto da numero variabile di almeno tre e massimo cinque membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
2.Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3.Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4.Il consiglio direttivo dura in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
ART. 12
(Presidente)
1.Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
ART. 13
(Risorse economiche)
1.Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
a)contributi e quote associative;
b)donazioni e lasciti;
c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 460/97.
2.L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3.L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
ART. 14
(Rendiconto economico-finanziario)
1.Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
2.Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3.Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 15
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.L’associazione avrà l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS , preferibilmente alla Casa di Riposo Comunale di Boretto (Re) oppure ad altre organizzazioni con fini di pubblica utilità dopo avere sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
ART.16
Ai sensi del comma 8 dell’art. 148 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 (TUIR) e successive modificazioni il presente statuto , negli articoli precedentemente enumerati, prevede:
a) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (art. 2 punto 1);
b) il divieto di svolgere attività diverse da quelle “istituzionali” ad eccezione di quelle ad esse “direttamente connesse” (art. 2 punto 4);
c) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura ( art. 13 punto 3);
d) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse (art. 13 punto 2);
e) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge (art. 15);
f)l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale (art. 14);
g) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione (art. 3);
h) l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione ONLUS (art. 1 punto 3).
ART. 17
(Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.”

